ATTIVITA’ CONSENTITE NELL’AREA MARINA PROTETTA DELLE "CINQUE TERRE"
Zona A di riserva integrale
a) le attività di soccorso, di sorveglianza e servizio;
b) le attività di ricerca scientifica autorizzate dal soggetto gestore;
c) la balneazione, disciplinata dal soggetto gestore in base ad un regime di turnazione e contingentamento definito sulla base del monitoraggio dell' area marina protetta, con accesso da terra e da mare, esclusivamente a nuoto o con natanti condotti a remi, senza l'impiego di pinne, calzature e guanti;
d) la navigazione a remi, autorizzata dal soggetto gestore, ai natanti;
e) le visite guidate subacquee, autorizzate dal soggetto gestore, anche sulla base del monitoraggio periodico degli impatti sui fondali, con un rapporto guida/sub non inferiore a 1/5, ai centri d'immersione aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto;
Zona B di riserva generale
a) le attività consentite in zona A;
b) la navigazione a vela e a remi;
c) la navigazione a motore ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, autorizzata dal soggetto gestore, a velocità non superiore ai 5 nodi;
d) la navigazione a motore alle unità navali adibite al trasporto collettivo, alle visite guidate e alle attività dei centri d'immersione, autorizzata dal soggetto gestore, a velocità non superiore a 5 nodi;
e)l'ormeggio, autorizzato dal soggetto gestore in zone individuate mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;
f) l'esercizio della piccola pesca artigianale, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;
g) l'attività di pescaturismo, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;
h) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore e riservata ai residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta;
i) le visite guidate subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e autorizzate dal soggetto gestore;
j) le immersioni subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali.
Zona C di riserva parziale
a) le attività consentite in zona A e in zona B;
b) la navigazione a motore ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni, a velocità non superiore ai 10 nodi;
c) l'ancoraggio, in zone appositamente individuate, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali;
d) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore, per i non residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta.
e) la pesca sportiva con nasse e palamiti, con numero di ami a persona non superiore a 70, con limite massimo di 200 ami a imbarcazione, autorizzata dal soggetto gestore, per i residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta; f) la navigazione ai mezzi di linea, a velocità non superiore ai 15 nodi.
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