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Il Parco Nazionale delle Cinque Terre informa che lo svolgimento dell’attività di volo con parapendio è regolato dal D.P.R. n. 133/2010 che disciplina il volo da diporto o sportivo -VDS- senza fini di lucro ed è subordinato a:
valutazione di ENAC, configurandosi come attività per la quale è richiesta la riserva di spazio aereo da parte dell’Ente ATS competente, ai sensi della circolare Enac ATM- 05B par. 7.5;
autorizzazione del Comando Operazioni Aerospaziali dell’Aeronautica Militare, nel caso in cui venga interessata l’area proibita LI-P2;
consenso dell’esercente dell’area di decollo e atterraggio;
rilascio di autorizzazione al sorvolo da parte del Parco, ai sensi della Legge 394/91e
L.R. 37/1992
Si ricorda che non è autorizzabile il sorvolo nei siti di nidificazione dei rapaci nel periodo da febbraio a giugno.
INFO: La richiesta mediante compilazione dell'apposito modulo (istanza) allegata alla presente, deve essere inviata all'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre pec@pec.parconazionale5terre.it protocollo@parconazionale5terre.it
La modulisitca è presente nella sezione Ente > Attività dell'Ente > Modulistica
Allegati:
Istanza di richiesta e Avviso